Decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007 (*).
 
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge
comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica

Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni che, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica definiti con il Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011 e relativa nota di aggiornamento, avviino un processo di restituzione del maggior gettito fiscale, rispetto alle previsioni, dando priorità ai soggetti incapienti ed intervenendo a sostegno della realizzazione di infrastrutture ed investimenti;
        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2007;
        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
emana

il seguente decreto-legge:
 

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

Articolo 47.
(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.321 milioni di euro per l'anno 2007, 5,4 milioni di euro per l'anno 2008 e 11,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

        1. Agli oneri netti derivanti dal presente decreto, determinati in 8.351 milioni di euro per l'anno 2007, 8,42 milioni di euro per l'anno 2008 e 14,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

            a)  per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.300 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione

            a)  per l'anno 2007, quanto a 5.978 milioni di euro con le maggiori entrate di cui all'articolo 1, quanto a 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 3, convertito dalla legge 7 marzo 1989, n. 84, inclusa per 1.300 milioni nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, quanto a 1.100 milioni di euro mediante corrispondente


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dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quanto a 5 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando quanto ad euro 1 milione l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e quanto ad euro 4 milioni l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;

            b) per gli anni 2008 e 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.

            b) identica;

 

            b-bis) quanto a euro 5 milioni per l'anno 2007, euro 3,02 milioni per l'anno 2008 ed euro 3,6 milioni a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e per gli anni 2008 e 2009 l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

        2. Identico.